Ambiente - Rifiuti - Regione Puglia - Smaltimento dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale - Limitazione alle sole ipotesi in cui le strutture della Regione siano gli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi - Violazione del principio di libera circolazione delle persone e delle cose fra Regioni nonché della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" e dell'"ecosistema" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura - Estensione della declaratoria di incostituzionalità alle restanti disposizioni della medesima legge, inscindibilmente connesse con la norma impugnata.
Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 nonchè le restanti disposizioni della medesima legge. L'art. 3 limita lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dal territorio extraregionale alle sole ipotesi in cui le strutture site nella Regione Puglia costituiscano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi: ciò comporta un divieto non assoluto ma relativo di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale, al quale si estendono le considerazioni svolte dalla precedente giurisprudenza della Corte secondo cui le norme regionali via via impugnate, che vietavano lo smaltimento di rifiuti extraregionali diversi da quelli urbani non pericolosi, erano in contrasto con l'art. 120 Cost., sotto il profilo della introduzione di ostacoli alla libera circolazione di cose tra le regioni. Ciò vale anche nel caso di specie, nonostante la norma impugnata introduca un divieto solo relativo. Parimenti fondata è la censura relativa alla violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.. La norma viene a porsi in contrasto con quanto stabilito nell'art. 182, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che permette anche altre opzioni oltre a quella di utilizzare l'impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti, mentre la disciplina regionale impugnata qualifica tale opzione come l'unica possibile. La declaratoria di incostituzionalità va estesa alle restanti disposizioni della legge de qua, che presentano una inscindibile connessione con quella oggetto di impugnazione.
- Il principio dell'autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possono valere né per i rifiuti speciali pericolosi - sentenze n. 12/2007, n. 62/2005, n. 505/2002 e n. 281/2000 - né per quelli speciali non pericolosi, sentenza n. 335/2001.
- Sul fatto che le Regioni non possono adottare misure volte ad ostacolare la libera circolazione delle perone e delle cose fra le regioni v., citate, sentenze n. 64/2007, n. 247/2006, n. 62/2005 e n. 505/2002.
- Sul vincolo imposto dall'art. 120 Cost., che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni v., citata, sentenza n. 161/2005.