Straniero - Indennità di accompagnamento per inabilità - Esclusione dal beneficio dello straniero extracomunitario che non sia in possesso dei requisiti reddituali previsti per la carta di soggiorno - Lamentata irragionevolezza, nonché violazione dei diritti fondamentali dell'individuo, del principio di eguaglianza e degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevedono la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale perchè gli stranieri extracomunitari possano fruire della indennità di accompagnamento per inabilità. Infatti, la sentenza n. 306 del 2008, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua delle disposizioni oggi impugnate, il che comporta il venir meno dell'oggetto della questione.
-V. sentenza n. 306/2008
-Sulla manifesta inammissibilità per il venir meno dell'oggetto della questione v., citate, ordinanze n. 269/2008 e n. 19/2004.