Sentenza 90/2023 (ECLI:IT:COST:2023:90)
Massima numero 45510
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  20/02/2023;  Decisione del  20/02/2023
Deposito del 09/05/2023; Pubblicazione in G. U. 10/05/2023
Massime associate alla pronuncia:  45500  45501  45502  45503  45504  45505  45506  45507  45508  45509  45511  45512  45513  45514  45515  45516  45517  45518  45519  45520  45521  45522


Titolo
Edilizia e urbanistica - In genere - Proroghe di una disciplina eccezionale e transitoria (nel caso di specie: piano casa) - Violazione dell'interesse all'ordinato sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica, in danno del territorio, primariamente nel suo aspetto paesaggistico e ambientale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione Siciliana che abroga il termine perentorio per la presentazione delle istanze relativa a interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti). (Classif. 090001).

Testo

Reiterate proroghe di una disciplina eccezionale e transitoria, volta ad apportare deroghe alla pianificazione urbanistica al fine di consentire interventi edilizi di carattere straordinario, possono compromettere l'imprescindibile visione di sintesi, necessaria a ricondurre ad un assetto coerente i molteplici interessi che afferiscono al governo del territorio ed intersecano allo stesso tempo l'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Rendere stabile, o comunque protrarre a lungo nel tempo, una disciplina quale quella del c.d. piano casa, nata come transitoria, ha infatti come ineluttabile conseguenza quella di consentire reiterati e rilevanti incrementi volumetrici del patrimonio edilizio esistente, isolatamente considerati e svincolati da una organica disciplina del governo del territorio, di autorizzare interventi parcellizzati, svincolati da una coerente e stabile cornice normativa di riferimento, di trascurare l'interesse all'ordinato sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica, e così di danneggiare il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale. (Precedenti: S. 19/2023 - mass. 45315; S. 17/2023 - mass. 45330; S. 229/2022 - mass. 4512; S. 24/2022 - mass. 44555).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 37, comma 1, lett. c, numero 1, della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, che, novellando la previsione precedente, fa venir meno il limite di 48 mesi per la presentazione delle istanze relative agli interventi edilizi da compiere in base al piano casa siciliano, snaturandone così la finalità originaria, di consentire interventi straordinari su edifici abitativi per un periodo temporalmente limitato, in violazione dei princìpi della pianificazione urbanistica e della temporaneità del piano casa).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  06/08/2021  n. 23  art. 37  co. 1

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte