Eguaglianza (principio di) - In genere - Giudizio di relazione tra situazioni uguali o diverse - Conseguente necessità di medesima o diversa disciplina - Applicazione di criterio distintivo dinamico, che ricerchi la ratio della diversa disciplina - Conseguente giudizio sul corretto esercizio del potere normativo. (Classif. 092001).
Il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l’identica disciplina e, all’inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti. Ciò equivale a postulare che la disamina della conformità di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul “perché” una determinata disciplina operi, all’interno del tessuto egualitario dell’ordinamento, quella specifica distinzione, e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo. (Precedenti: S. 7/2024 - mass. 45942; S. 43/2022 - mass. 44528; S. 276/2020 - mass. 42924; S. 241/2014 - mass. 38142).
La violazione del principio di eguaglianza sussiste solo qualora situazioni identiche, o comunque omogenee, siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, e, di contro, l’art. 3 Cost. non è violato quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non assimilabili.