Sentenza 11/2009 (ECLI:IT:COST:2009:11)
Massima numero 33126
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  14/01/2009;  Decisione del  14/01/2009
Deposito del 23/01/2009; Pubblicazione in G. U. 28/01/2009
Massime associate alla pronuncia:  33125


Titolo
Straniero - Pensione di inabilità - Esclusione dal beneficio dello straniero extracomunitario che non risulta in possesso dei requisiti reddituali già stabiliti per la carta di soggiorno e ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - Intrinseca irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento fra cittadini e stranieri legalmente e non occasionalmente soggiornanti in Italia - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1,del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La sentenza n. 306 del 2008 aveva già dichiarato l'incostituzionalità della medesima disciplina, nella parte relativa alla indennità di accompagnamento, rilevando la intrinseca irragionevolezza del complesso normativo e la disparità di trattamento tra cittadini e stranieri legalmente e non occasionalmente soggiornanti in Italia: i medesimi rilievi valgono, a maggior ragione, per la pensione di inabilità, perché, mentre l'indennità di accompagnamento è concessa per il solo fatto della minorazione, senza che le condizioni reddituali vengano in rilievo, la pensione è preclusa dalla titolarità di un reddito superiore ad una misura fissata dalla legge. Restano assorbite le ulteriori censure.

-V., citato, il precedente di cui alla sentenza n. 306/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2000  n. 388  art. 80  co. 19

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 9  co. 1

legge  30/07/2002  n. 189  art. 9  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte