Sentenza 12/2009 (ECLI:IT:COST:2009:12)
Massima numero 33128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  14/01/2009;  Decisione del  14/01/2009
Deposito del 23/01/2009; Pubblicazione in G. U. 28/01/2009
Massime associate alla pronuncia:  33127  33129  33130


Titolo
Ambiente - Parchi e riserve naturali - Istituzione dei parchi nazionali delle Egadi e del litorale trapanese, delle Eolie, dell'Isola di Pantelleria e degli Iblei da attuare tramite decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione delle competenze legislative regionali di tipo esclusivo e concorrente, garantite dallo statuto di autonomia - Riconducibilità della disciplina denunciata alle materie "tutela dell'ambiente" e dell'"ecosistema" di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4-septies, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, che prevede l'istituzione dei parchi nazionali delle Egadi e del litorale trapanese, delle Eolie, dell'Isola di Pantelleria e degli Iblei da attuare tramite decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati, sollevata, con riferimento agli artt. 14, lettere a), b), f), h), i) ed n), e 17, lettera b), dello statuto di autonomia e alle correlate norme di attuazione, dalla Regione Siciliana, per denunciata violazione delle competenze legislative regionali di tipo esclusivo e concorrente, garantite dallo statuto di autonomia. Nello statuto speciale non si rinvengono disposizioni che prevedono, in materia, considerata nel suo complesso, di "ambiente" ed "ecosistema", una disciplina derogatoria rispetto a quella stabilita, in via generale, dal secondo comma, lettera s), dell'art. 117 Cost.; neppure più ampie forme di autonomia possono derivare dall'applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sicché, in tali circostanze, l'istituzione di parchi nazionali rientra nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema. Peraltro, anche se i due termini esprimono valori molto vicini, la loro duplice utilizzazione, nella citata disposizione costituzionale, non si risolve in un'endiadi, in quanto col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l'habitat degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé.

Sul riparto di competenze fra Stato e Regione nella materia dell'ambiente e dell'ecosistema, pacificamente riconosciuta come materia di riferimento in tema di istituzione di parchi, v. le citate sentenze n. 387/2008 e n. 422/2002; v. anche, sentenza n. 380/2007.

Sulla disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, che inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale "primario" ed "assoluto", v. le citate sentenze n. 151/1986 e n. 641/1987.

Sulla facoltà delle Regioni di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente, v. la citata sentenza n. 104/2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/10/2007  n. 159  art. 26  co. 4

legge  29/11/2007  n. 222  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 17

Costituzione  art.   co. 2

Altri parametri e norme interposte