Ambiente - Parchi e riserve naturali - Istituzione dei parchi nazionali delle Egadi e del litorale trapanese, delle Eolie, dell'Isola di Pantelleria e degli Iblei da attuare tramite decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati - Ricorso della Regione Siciliana - Asserita violazione dell'art. 118 Cost. per attrazione di funzioni amministrative allo Stato in assenza di esigenze di carattere unitario - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4-septies, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, che prevede l'istituzione dei parchi nazionali delle Egadi e del litorale trapanese, delle Eolie, dell'Isola di Pantelleria e degli Iblei da attuare tramite decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati, sollevata, con riferimento all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione Siciliana per avere lo Stato attratto a sé funzioni amministrative in assenza di esigenze che potessero giustificare il loro esercizio unitario. Infatti, la competenza esclusiva dello Stato in tema di istituzione di parchi naturali di rilevanza nazionale esclude il presupposto stesso della censura in questione.