Sentenza 12/2009 (ECLI:IT:COST:2009:12)
Massima numero 33130
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  14/01/2009;  Decisione del  14/01/2009
Deposito del 23/01/2009; Pubblicazione in G. U. 28/01/2009
Massime associate alla pronuncia:  33127  33128  33129


Titolo
Ambiente - Parchi e riserve naturali - Istituzione dei parchi nazionali delle Egadi e del litorale trapanese, delle Eolie, dell'Isola di Pantelleria e degli Iblei da attuare tramite decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati - Ricorso della Regione Siciliana - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza dell'obbligo di coinvolgimento delle Regioni nell'esercizio dell'attività legislativa - Previsione, nella fase attuativa, di adeguata forma collaborativa, con i soggetti interessati agli interventi territoriali da realizzare - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4-septies, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, che prevede l'istituzione dei parchi nazionali delle Egadi e del litorale trapanese, delle Eolie, dell'Isola di Pantelleria e degli Iblei da attuare tramite decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati, sollevata, con riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Siciliana, a causa della mancata attivazione di forme di concertazione con la Regione già nella fase di individuazione di massima dei relativi territori. Innanzitutto l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione, tanto più ove lo Stato abbia competenze esclusive, come nella specie, dato che la competenza in ordine alla decisione iniziale per l'attivazione delle procedure in vista della istituzione di Parchi nazionali appartiene allo Stato, in quanto cura di un interesse non frazionabile. Infine, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 394 del 1991, il legislatore nazionale ha previsto che i decreti presidenziali coi quali si procederà alla concreta istituzione dei ricordati parchi nazionali siano adottati d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati; in tal modo viene prevista, con lo strumento più pregnante per ciò che riguarda il coinvolgimento della Regione, una adeguata forma di collaborazione con i soggetti sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi.

Sulla competenza esclusiva dello Stato in tema di istituzione di Parchi nazionali, v. la citata sentenza n. 422/2002.

Sull'orientamento secondo il quale l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione, v. le citate sentenze n. 371 e n. 222/2008 e n. 401/2007.

Sul principio di leale collaborazione, v. le citate sentenze n. 50/2008, n. 133/2006, n. 62/2005 e n. 422/2002.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/10/2007  n. 159  art. 26  co. 4

legge  29/11/2007  n. 222  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte

legge  06/12/1991  n. 394  art. 8