Turismo - Fondo per il turismo - Determinazione degli interventi ed erogazione dei finanziamenti con regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Decreto del Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività recante modalità e criteri generali di attuazione delle misure di intervento - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna - Violazione della competenza legislativa regionale in materia di turismo - Non spettanza allo Stato, e per esso al Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, della potestà esercitata - Annullamento dell'atto impugnato.
Non spetta allo Stato, e per esso al Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, regolare modalità e criteri generali di attuazione delle misure di intervento previste dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2007, e per l'effetto è annullato il decreto del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo 23 gennaio 2008. Infatti il predetto decreto è stato emanato con il dissenso espresso dai componenti di parte regionale del Comitato paritetico tra la presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni violando uno dei princìpi espressi dall'art. 117 Cost., quarto comma, in base al quale la materia di turismo rientra nella competenza regionale residuale. Invero, con la sentenza n. 94 del 2008, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1228 della legge finanziaria 2007, che istituisce il fondo per il turismo, nella parte in cui non stabilisce che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da esso previsto per l'attuazione sia preceduto dall'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni ed anche lo stesso d.P.C.m. 16 febbraio 2007, nel rinviare ad atti del Capo del Dipartimento le modalità ed i criteri generali di attuazione delle misure di intervento, precisa che tali atti debbono essere adottati «in raccordo con le regioni».