Regioni - Variazioni territoriali - Richiesta di referendum per il distacco del Comune di Meduna di Livenza dalla Regione Veneto e per la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia - Conseguenti atti dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato nei confronti di tali organi dal delegato comunale effettivo e dal delegato comunale supplente, quest'ultimo anche in qualità di Presidente del comitato promotore referendario - Dedotta menomazione del diritto di autodeterminazione della comunità locale e richiesta di autorimessione di questioni di costituzionalità di varie disposizioni disciplinanti la procedura referendaria territoriale - Difetto dei requisiti formali e sostanziali necessari alla qualificazione del ricorso in termini di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Inammissibilità del conflitto.
È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da una persona, nella qualità di delegato effettivo del Comune di Meduna di Livenza e da altra persona nella qualità di delegato supplente del medesimo Comune, nonché di Presidente del comitato promotore referendario per l'aggregazione del Comune di Meduna di Livenza alla Regione Friuli-Venezia Giulia, a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione con la quale è stata dichiarata legittima la richiesta di referendum per il distacco del Comune di Meduna di Livenza dalla Regione Veneto e per la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Difettano, invero, i requisiti formali e sostanziali necessari alla qualificazione del ricorso come conflitto di attribuzione tra poteri. Infatti, quanto al requisito soggettivo, l'ordinamento non riconosce al delegato comunale la titolarità di alcuna attribuzione costituzionale, tanto meno quella di rappresentante del corpo elettorale comunale, in relazione ai procedimenti referendari territoriali. È del pari privo di legittimazione attiva il Presidente del comitato referendario ex articolo 132, secondo comma, della Costituzione, il quale deve essere assimilato ai poteri di istituzioni autonome e non sovrane, quali sono gli enti territoriali interessati. Quanto al requisito oggettivo, il ricorso risulta, in realtà, direttamente finalizzato ad ottenere la dichiarazione di incostituzionalità di varie disposizioni legislative disciplinanti la procedura referendaria territoriale e si risolve nella proposizione di conflitto avverso un atto legislativo in assenza del necessario presupposto, attesa la possibilità di sollevare la relativa questione incidentale nell'ambito del giudizio che si svolge avanti all'Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione. Inoltre, il conflitto risulta sollevato avverso atti che al momento del deposito del ricorso non erano ancora venuti ad esistenza e proposto, pertanto, in un momento in cui non poteva ritenersi perpetrata, neppure asseritamente, alcuna lesione.
- Sul difetto di legittimazione attiva al conflitto del delegato comunale, v., citate, ordinanze n. 1 del 2009, n. 434, n. 189 e n. 99 del 2008, n. 296 e 69 del 2006.
- Sul difetto di legittimazione attiva al conflitto del rappresentante del comitato promotore del referendum di cui all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, v. citate, ordinanze n. 479 del 2005 e n. 82 del 1978 nonché ordinanze n. 1 del 2009 e n. 434 del 2008.
- In tema di conflitto che insorga in relazione ad atti legislativi, v. citata ordinanza n. 343 del 2003.