Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avvertimento circa la possibilità di estinguere il reato mediante condotte riparatorie antecedenti all'udienza di comparizione - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e del principio della tempestiva informazione sull'accusa - Incompleta descrizione della fattispecie concreta nonché difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l'avviso per l'imputato della possibilità di determinare l'estinzione del reato, secondo le disposizioni dell'art. 35 dello stesso decreto legislativo n. 274 del 2000, mediante condotte riparatorie antecedenti all'udienza di comparizione. L'ordinanza di rimessione, infatti, manca di un'adeguata descrizione della concreta fattispecie sottoposta a giudizio, ed inoltre difetta di motivazione con riguardo alla rilevanza della questione nel procedimento a quo ed alle ragioni del contrasto tra la disciplina censurata ed i parametri costituzionali invocati
- Sulla manifesta inammissibilità della questione per omessa descrizione della fattispecie, v., citate, ex multis, ordinanze n. 280 e n. 266/2008.
- Sulla manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, v., citata, ordinanza n. 381/2008.