Ordinanza 16/2009 (ECLI:IT:COST:2009:16)
Massima numero 33134
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  14/01/2009;  Decisione del  14/01/2009
Deposito del 23/01/2009; Pubblicazione in G. U. 28/01/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Istanza di fissazione di udienza - Mancata notifica nel termine perentorio - Prevista estinzione del processo in luogo della cancellazione della causa dal ruolo - Lamentata disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi analoghe nonché denunciata lesione del diritto di difesa - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di nuovi o diversi profili di censura - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «la mancata notifica dell'istanza di fissazione d'udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, o del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all'art. 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all'art. 7, comma 3, determina l'estinzione immediata del processo», anziché la cancellazione della causa dal ruolo. Invero, la questione è analoga ad altra già dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 221 del 2008, né il rimettente ha prospettato nell'atto di promovimento diversi o ulteriori motivi di censura.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  17/01/2003  n. 5  art. 8  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte