Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Realizzazione di piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra di dimensioni non superiori al 20% del volume dell'edificio e con volumetria non superiore a 90 mc - Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090008).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 1, comma 1, lett. h), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022, che sostituendo la lett. af) dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, consente, senza titolo abilitativo, la collocazione di piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra, realizzate con materiali amovibili, di dimensioni non superiori al 20% del volume dell'edificio e comunque di volumetria non superiore a 90 mc. Anche con la nuova formulazione possono essere liberamente realizzate piscine di dimensioni tutt'altro che modeste, il cui dato dimensionale e l'impatto visivo hanno potenzialmente una significativa incidenza sull'assetto dei luoghi, cosicché va escluso che piscine siffatte siano logicamente assimilabili ad alcuno degli interventi edilizi dei quali l'art. 6 t.u. edilizia consente la realizzazione senza alcun titolo abilitativo, concretizzandosi dunque in un'ipotesi integralmente nuova di attività edilizia libera.