Disabile - Figlio convivente - Diritto al congedo straordinario per l'assistenza - Mancata previsione - Violazione di diritto fondamentale della persona, del principio di tutela della salute nonché del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, l'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Tale omissione determina, infatti, un trattamento deteriore dell'unico figlio convivente del disabile - allorché sia anche il solo soggetto in grado di assisterlo - rispetto agli altri componenti del nucleo familiare di quest'ultimo espressamente contemplati dalla disposizione oggetto di censura; trattamento deteriore che, diversificando situazioni omogenee, quanto agli obblighi inderogabili di solidarietà derivanti dal legame familiare, risulta privo di ogni ragionevole giustificazione.
- Sulle precedenti pronunce della Corte concernenti la normativa censurata, v. le citt. sentenze n. 233 del 2005 e n. 158 del 2007.