Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione all'esercizio della professione - Obbligo di motivazione del punteggio numerico attribuito agli elaborati scritti - Mancata previsione - Lamentata lesione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali - Qualificazione della soluzione interpretativa offerta in giurisprudenza come vero e proprio "diritto vivente" - Ammissibilità della questione.
E' ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, nono comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, conv. con mod. dalla legge 22 novembre 1934, n. 36, sostituito dall'art. 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, conv. con mod. dalla legge 18 luglio 2003, n. 180; nonché degli artt. 17-bis, 22, 23 e 24, primo comma, del regio decreto 23 gennaio 1934, n. 37, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo e secondo comma, 113, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'obbligo di giustificare e/o motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in occasione delle operazioni di valutazione delle prove scritte d'esame per l'abilitazione alla professione forense. Invero, la tesi interpretativa posta a fondamente del ricorso da parte del rimettente - secondo cui il vigente sistema di valutazione non prevederebbe (implicitamente anche) la necessità di una motivazione del punteggio attribuito agli elaborati scritti - si è affermata, nella più recente evoluzione della giurisprudenza del Consiglio di Stato, come un vero e proprio diritto vivente.
- Sulla stessa questione, vedi citate, ordinanze n. 466 del 2000, n. 233 del 2001, n. 419 del 2005e n. 28 del 2006.