Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione all'esercizio della professione - Obbligo di motivazione del punteggio numerico attribuito agli elaborati scritti - Mancata previsione - Lamentata lesione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, nono comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, conv. con mod. dalla legge 22 novembre 1934, n. 36, sostituito dall'art. 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, conv. con mod. dalla legge 18 luglio 2003, n. 180; nonché degli artt. 17-bis, 22, 23 e 24, primo comma, del regio decreto 23 gennaio 1934, n. 37, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo e secondo comma, 113, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'obbligo di giustificare e/o motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in occasione delle operazioni di valutazione delle prove scritte d'esame per l'abilitazione alla professione forense. La disciplina censurata, infatti, riguardando il profilo sostanziale dei requisiti di validità del provvedimento di esclusione del candidato, non è idonea ad interferire né con il diritto di difesa né con il principio del contraddittorio destinati ad operare sul piano processuale e si sottrae, dunque, all'ambito di applicazione dei parametri invocati dal rimettente.
- Sulla natura processuale del parametro di cui all'art. 24 Cost., vedi, citate, ex plurimis, sentenze n. 182 del 2008, nn. 180, 181, 282, 420 del 2007, n. 101 del 2003 e n. 419 del 2000.