Ordinanza 22/2009 (ECLI:IT:COST:2009:22)
Massima numero 33141
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  26/01/2009;  Decisione del  26/01/2009
Deposito del 30/01/2009; Pubblicazione in G. U. 04/02/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione ad essa delle controversie riguardanti le sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari - Denunciata violazione del divieto di istituire giudici speciali e dei criteri di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo - Prospettazione, in via subordinata, di ulteriore questione concernente il contrasto fra il divieto di ricorrere alla prova testimoniale nel processo tributario e il principio di eguaglianza e il diritto di difesa - Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità delle norma censurata in via principale - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale: in via principale, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73 e dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 103 Cost., nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti le sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari; in via subordinata, dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurato, in riferimento ai medesimi parametri, poiché non ammette, nel processo tributario, il ricorso alla prova testimoniale. Le questioni sono divenute prive di oggetto: infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 130/2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, suddetto, mentre sulla questione sollevata in via subordinata la Corte non è più chiamata a pronunciarsi, essendo stata prospettata solo per il caso in cui non venisse accolta la principale.

- V., citato, il precedente di cui alla sentenza n. 130/2008.

- Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di oggetto v., citata, ordinanza n. 269/2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  22/02/2002  n. 12  art. 3  co. 3

legge  23/04/2002  n. 73  art.   co. 

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 2  co. 

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 7  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 103

disposizioni transitorie della Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte