Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione ad essa delle controversie riguardanti le sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari - Denunciata violazione del divieto di istituire giudici speciali e dei criteri di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo - Prospettazione, in via subordinata, di ulteriore questione concernente il contrasto fra il divieto di ricorrere alla prova testimoniale nel processo tributario e il principio di eguaglianza e il diritto di difesa - Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità delle norma censurata in via principale - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale: in via principale, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73 e dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 103 Cost., nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti le sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari; in via subordinata, dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurato, in riferimento ai medesimi parametri, poiché non ammette, nel processo tributario, il ricorso alla prova testimoniale. Le questioni sono divenute prive di oggetto: infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 130/2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, suddetto, mentre sulla questione sollevata in via subordinata la Corte non è più chiamata a pronunciarsi, essendo stata prospettata solo per il caso in cui non venisse accolta la principale.
- V., citato, il precedente di cui alla sentenza n. 130/2008.
- Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di oggetto v., citata, ordinanza n. 269/2008.