Espropriazione per pubblica utilità - Interventi nelle zone terremotate di cui alla legge n. 219 del 1981 - Verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e rinuncia a qualunque pretesa indennitaria - Caducazione per la mancata conclusione del procedimento espropriativo - Sopravvenuta previsione legislativa della perdurante efficacia dei verbali indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, fondata sul rilievo dell'inapplicabilità all'accordo sull'indennità di espropriazione della condizione di efficacia, costituita dall'emanazione del decreto di esproprio nei termini. Invero, pur essendo corretto l'assunto da cui muove la parte costituita, per cui l'emanazione del decreto di espropriazione è condizione di efficacia dell'accordo indennitario solo per l'indennità di espropriazione, ma non per l'indennità di occupazione, che è comunque dovuta, anche se la procedura espropriativa degeneri e si concluda con l'occupazione appropriativa, nella specie, risulta che le parti, in sede di concordamento, avevano previsto un'indennità onnicomprensiva, senza distinzioni, e dunque, essendo inefficace l'accordo riguardo alla parte di essa concernente l'espropriazione del bene, la somma, forfetariamente concordata nel suo intero ammontare, rimarrebbe comunque priva di giustificazione. Con la conseguenza che la recuperata azionabilità della complessiva pretesa indennitaria dei proprietari, che conseguirebbe alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata che ha reso efficaci gli accordi in cui gli stessi proprietari avevano rinunciato ad azionare tali pretese, rende rilevante la questione sollevata.