Espropriazione per pubblica utilità - Interventi nelle zone terremotate di cui alla legge n. 219 del 1981 - Verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e rinuncia a qualunque pretesa indennitaria - Caducazione per la mancata conclusione del procedimento espropriativo - Sopravvenuta previsione legislativa della perdurante efficacia dei verbali indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione - Violazione del principio di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per violazione del principio di ragionevolezza, assorbiti gli altri profili di censura. Ed invero, l'intervento legislativo, determinando la reviviscenza degli effetti dei verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e rinuncia a qualunque pretesa indennitaria, indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione, risulta palesemente irragionevole ove si consideri che, nella specie, i proprietari degli immobili assoggettati al procedimento espropriativo furono indotti a concordare l'indennità, peraltro cumulativamente determinata, da una valutazione di convenienza riferita a quel momento specifico della procedura. Nella valutazione dei motivi per la stipulazione dell'accordo, infatti, non poteva non essere presente la consapevolezza della disciplina vigente in tema di accordi, ivi compresa l'eventualità di una loro inefficacia ove la procedura non fosse pervenuta a compimento. La norma censurata, intervenendo su situazioni in cui si è consolidato l'affidamento del privato riguardo alla regolamentazione giuridica del rapporto, detta una disciplina con esso contrastante, sbilanciandone l'equilibrio a favore di una parte (quella pubblica, o del privato assuntore dell'opera, comunque tenuto a sopportare le conseguenze economiche dell'espropriazione) e a svantaggio dell'altra (il proprietario).
- In merito all'affermazione che il legislatore può regolare situazioni pregresse, sempre che vengano rispettati i canoni costituzionali di ragionevolezza e i principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, vedi, citate, sentenze n. 74 del 2008 e n. 376 del 1995.
- In merito all'affermazione che il legislatore può intervenire a disciplinare situazioni pregresse, anche al fine di assegnare a determinate disposizioni un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, vedi, citate, sentenze n. 234 del 2007 e n. 224 del 2006.
- In merito all'affermazione che la norma successiva non può tradire l'affidamento del privato sull'avvenuto consolidamento di situazioni sostanziali, vedi, citate, sentenze n. 156 del 2007 e n. 416 del 1999; se dettata dalla necessità di riduzione del contenzioso o di contenimento della spesa pubblica, vedi citate, sentenza n. 374 del 2002; per far fronte ad evenienze eccezionali, vedi, citata, sentenza n. 419 del 2000.