Telecomunicazioni - Norme della Regione Veneto - Localizzazione dei centri di telefonia fissa ad ambiti territoriali previamente individuati dai comuni e subordinazione del loro insediamento alla previa adozione di specifiche disposizioni urbanistiche comunali - Ricorso del Governo - Ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato della comunicazione come disciplinato dal legislatore statale, con violazione della competenza esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento della censura residua.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, con assorbimento delle ulteriori censure, l'art. 8 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32. Detto articolo prevede, al primo comma, che i Comuni debbano individuare «gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa», nonché definire «la disciplina urbanistica cui è in ogni caso subordinato il loro insediamento». Il successivo secondo comma dispone che la predetta disciplina urbanistica debba essere stabilita «sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore» della presente legge. Il terzo comma, infine, stabilisce che nelle more della individuazione degli ambiti territoriali «e comunque non oltre il 1° gennaio 2010, non è consentita l'apertura di nuovi centri di telefonia in sede fissa». La denunciata disciplina urbanistica, non giustificata in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'attività di localizzazione dei centri di telefonia fissa, influenza direttamente l'accesso degli operatori economici ad un determinato mercato e pone barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra soggetti imprenditoriali, donde un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato della comunicazione come disciplinato dal legislatore statale, invadendo una competenza spettante a quest'ultimo. Né può negarsi che subordinare «in ogni caso» l'insediamento dei centri di telefonia in sede fissa alle speciali scelte urbanistiche di cui al censurato art. 8 comporti una palese contraddizione con le esigenze di semplificazione rese evidenti dalla disciplina del procedimento dettata dall'art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Questo contrasto è reso tanto più evidente dalla prescrizione, al terzo comma dell'art. 8, che, in attesa delle speciali nuove disposizioni urbanistiche dei Comuni, si abbia un periodo di sospensione nell'apertura di nuovi centri di telefonia (seppure non oltre la fine del 2009).
Sulla qualificabilità dell'attività svolta dai centri di telefonia in sede fissa come fornitura al pubblico di servizi di comunicazione elettronica, v. la citata sentenza n. 350/2008.
Sulle materie coinvolte dalle disposizioni contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche, v. le citate sentenze n. 350/2008 e n. 336/2005.
Sulla legittimità di discipline regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di «governo del territorio», pur in presenza di normative poste dal legislatore statale in tema di protezione dall'inquinamento elettromagnetico e nello stesso Codice delle comunicazioni elettroniche, v. le citate sentenze n. 336/2005 e n. 307/2003; v. anche sentenza n. 350/2008.
In senso analogo, v. le citate sentenze n. 63, n. 51 e n. 1/2008; n. 431, n. 430 e n. 401/2007; n. 80/2006; n. 272 e n. 14/2004.