Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per l'imputato di proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della legge di riforma - Denunciata violazione del diritto di difesa, nonché dei principi di eguaglianza e di parità delle parti - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate - Necessità di riesame della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., il primo, nella parte in cui esclude la possibilità per l'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, il secondo, nella parte in cui prevede l'immediata applicabilità di tale regime ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 85 del 2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006 «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», sia dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006 «nella parte in cui prevede che l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della medesima legge dall'imputato, a norma dell'art. 593 del codice di procedura penale, contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile», con la conseguenza che è necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni.