Elezioni - Consiglio comunale - Elettorato passivo - Ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate - Eccezione di inammissibilità della questione - Reiezione.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 60, comma 1, numero 9), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «nella parte in cui estende ai direttori sanitari delle case di cura private convenzionate la sanzione dell'ineleggibilità a sindaco e consigliere dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate», secondo la quale la presunta illegittimità deriverebbe non dalla previsione dell'ineleggibilità dei dirigenti sanitari privati, operata dalla disposizione impugnata, ma dalla mancata previsione dell'ineleggibilità dei dirigenti sanitari pubblici. Il giudice rimettente, infatti, appunta le sue censure sulla disparità di trattamento e non esprime alcuna preferenza per il regime più rigoroso di ineleggibilità, previsto dalla disposizione impugnata.