Elezioni - Consiglio comunale - Elettorato passivo - Ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai dirigenti medici dei presidi sanitari pubblici - Indebita compressione del diritto di elettorato passivo - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione, l'articolo 60, comma 1, numero 9), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate. Posto che il diritto di elettorato passivo può essere compresso solo in vista di esigenze costituzionalmente rilevanti e che l'eleggibilità è la regola, mentre l'ineleggibilità è l'eccezione, la norma censurata viene invece ad operare una differenziazione in ordine alla possibilità di accedere alle cariche elettive negli enti locali, producendo una disparità di trattamento nella materia dell'elettorato passivo. La previsione dell'ineleggibilità per i direttori sanitari di strutture convenzionate non appare ragionevole né proporzionata e, quindi, viola l'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento, e l'articolo 51, per l'indebita compressione del diritto di elettorato passivo.
- Sulla possibilità di comprimere il diritto di elettorato passivo, v. le citt. sentenze n. 25 del 2008, n. 306 e n. 220 del 2003.
- Sulla non fondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa alla nuova disciplina, che limita l'ineleggibilità alle tre cariche di vertice delle aziende sanitarie locali, v. la cit. sentenza n. 220 del 2003.