Sanità pubblica - Benefici indennitari anche a favore di soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue - Mancata previsione - Esclusione priva di ragionevole giustificazione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura .
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede che i benefici indennitari riconosciuti da tale legge spettino anche ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue. In effetti, è previsto un indennizzo sia a favore di chi sia stato contagiato da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, sia in favore di chi abbia subito danni per epatite contratta mediante trasfusione, sia a favore degli operatori sanitari che abbiano riportato danni permanenti per aver contratto l'HIV o l'epatite a causa del contatto con sangue e suoi derivati. Il beneficio suddetto è una misura di sostegno economico fondata sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini ex artt. 2 e 38 Cost. a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno, misura che trova fondamento nella insufficienza dei controlli sanitari predisposti in questo settore: come tale, si impone anche a favore di coloro che ne siano irragionevolmente esclusi, posto che il mancato riconoscimento del beneficio solo a coloro che hanno contratto l'epatite per somministrazione di emoderivati non trova alcuna ragionevole giustificazione.
-Sul riconoscimento dell'indennizzo agli operatori sanitari che in occasione del servizio hanno riportato danni da infezione contratta per contatto con sangue e derivati v., citata, sentenza n. 476/2002.
-Sugli artt. 2 e 38 Cost., v., citate, sentenze n. 342/2006, n. 226/2000, n. 118/1996.