Processo penale - Prove - Acquisizione dibattimentale delle sentenze irrevocabili ai fini della prova di fatto in esse accertato - Denunciata violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238-bis cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art.111, quarto e quinto comma, Cost., ove consente l'acquisizione dibattimentale delle sentenze divenute irrevocabili ai fini della prova di fatto in esse accertato. Posto che acquisizione del dato probatorio e sua utilizzazione sono due momenti distinti ma non autonomi, con la conseguenza che i limiti posti all'utilizzazione non sono irrilevanti ai fini del giudizio sull'acquisizione, e posto che la portata del principio del contraddittorio nella formazione della prova va individuata secondo le specificità dei singoli mezzi di prova, la sentenza irrevocabile non può essere considerata un documento in senso proprio, contenendo valutazioni su un materiale probatorio acquisito in diverso giudizio, ma neppure può essere equiparata alla prova orale. Ne consegue che, in riferimento ad essa, il contraddittorio trova il suo naturale momento di esplicazione non nell'atto dell'acquisizione, ma in quello della valutazione e, una volta acquisita, le parti rimangono libere di indirizzare la critica che si andrà a svolgere, in contraddittorio, in funzione delle rispettive esigenze.
-Su disposizioni del codice di rito che, nel prevedere l'acquisizione di dati probatori esterni, ne indicano le condizioni e le finalità v., citate, sentenze n. 129/2008, n. 381/2006 e ordinanza n. 265/2004.
-Sul fatto che l'incostituzionalità di una disposizione non consegue alla possibilità di darne un'interpretazione contrastante con la Costituzione ma alla impossibilità di fornirne una conforme v., citate, ex plurimis, sentenze n. 148/2008, n. 147/2008, n. 403/2007 e n. 379/2007.