Ambiente - Conservazione degli habitat naturali - Qualificazione, con deliberazione della Giunta della Regione Veneto, delle specie ittiche carpa, pesce gatto, trota iridea e lavarello quali "specie para-autoctone" - Conseguente autorizzazione all'immissione delle stesse nelle acque di competenza regionale - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Governo - Lesione delle competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Non spettanza alla Regione della potestà esercitata - Annullamento dell'atto impugnato.
Non spetta alla Regione Veneto stabilire che le specie ittiche carpa (Cyprinus carpio), pesce gatto (Ictalurus melas), trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e lavarello (Coregonus lavaretus) devono essere considerate "specie para-autoctone" e, pertanto, va annullata la deliberazione della Giunta regionale della Regione Veneto 4 marzo 2008, n. 438, con riferimento ai punti 1, 2 e 3. La disciplina dell'introduzione, della reintroduzione e del ripopolamento di specie animali rientra nella esclusiva competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e, pertanto, posto che lo Stato nell'esercizio di tale sua competenza esclusiva, può porre limiti invalicabili di tutela cui le Regioni devono adeguarsi (rimanendo peraltro libere, se lo ritengono opportuno, di determinare, nell'esercizio della loro potestà legislativa, limiti di tutela dell'ambiente anche più elevati di quelli statali), la normativa statale dettata al riguardo pone limiti inderogabili alla competenza normativa regionale e questi risultano violati dalla deliberazione impugnata, stante la non autoctonia delle quattro specie ittiche in discorso e considerato che il provvedimento regionale impugnato deroga in senso peggiorativo ad un divieto dettato da ragioni di cautela a protezione e tutela dell'ecosistema.
- Sulla possibilità per lo Stato di disporre, nell'esercizio della competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, limiti invalicabili di tutela, v. la cit. sentenza n. 378 del 2007.