Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un senatore per il reato di diffamazione a mezzo stampa ai danni di giornalista - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dal Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Roma - Verifica dell'ammissibilità nella fase a contraddittorio pieno - Conferma della esistenza della materia di un conflitto - Mancanza, nel ricorso dell'autorità giurisdizionale, dell'esatta e compiuta riproduzione delle dichiarazioni asseritamene diffamatorie - Inosservanza del principio di necessaria completezza e autosufficienza dell'atto introduttivo - Inammissibilità del conflitto.
È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera 18 marzo 2004, con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità, ai sensi dell'art 68, primo comma, Cost., delle dichiarazioni di un senatore rispetto alle quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Il ricorso con cui è stato promosso il conflitto non risponde ai canoni di completezza ed autosufficienza richiesti da giurisprudenza costituzionale costante, perché l'autorità giudiziaria non solo non ha allegato la delibera di insindacabilità né ne ha riferito i contenuti in modo esauriente, ma non ha neppure riportato il testo delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie, con la conseguenza che l'atto introduttivo del giudizio non esprime in modo soddisfacente l'oggetto del contendere.
- Sui requisiti di completezza ed autosufficienza del ricorso introduttivo del conflitto v., citate, sentenze n. 163/2008, n. 271 e n. 52/2007, n. 383/2006.