Sentenza 90/2023 (ECLI:IT:COST:2023:90)
Massima numero 45513
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del
20/02/2023; Decisione del
20/02/2023
Deposito del 09/05/2023; Pubblicazione in G. U. 10/05/2023
Titolo
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) - Individuazione degli interventi - Realizzazione di sistemi per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, fatte salve le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio - Realizzazione di strade interpoderali - Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, nonché irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 090008).
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) - Individuazione degli interventi - Realizzazione di sistemi per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, fatte salve le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio - Realizzazione di strade interpoderali - Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, nonché irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 090008).
Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 14 dello statuto e agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo e secondo comma, lett. m) e s), Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. d), e), g), e comma 2, lett. c) ed e), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022. Tutte le disposizioni indicate sono argomentate esclusivamente per relationem ad altro ricorso; quanto agli impugnati comma 1, lett. e) e d), e comma 2, lett. c), le censure sono anche oscure, in quanto rivolte verso una disposizione che, abrogando parte della portata normativa di altra disposizione impugnata, è volta a soddisfare, pur solo parzialmente, le pretese avanzate dal ricorrente.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 14 dello statuto e agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo e secondo comma, lett. m) e s), Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. d), e), g), e comma 2, lett. c) ed e), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022. Tutte le disposizioni indicate sono argomentate esclusivamente per relationem ad altro ricorso; quanto agli impugnati comma 1, lett. e) e d), e comma 2, lett. c), le censure sono anche oscure, in quanto rivolte verso una disposizione che, abrogando parte della portata normativa di altra disposizione impugnata, è volta a soddisfare, pur solo parzialmente, le pretese avanzate dal ricorrente.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
18/03/2022
n. 2
art. 1
co. 1
legge della Regione siciliana
18/03/2022
n. 2
art. 1
co. 1
legge della Regione siciliana
18/03/2022
n. 2
art. 1
co. 1
legge della Regione siciliana
18/03/2022
n. 2
art. 1
co. 2
legge della Regione siciliana
18/03/2022
n. 2
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte