Comuni e Province - Istituzione del Comune Cavallino-Treporti per scorporo di parte del Comune di Venezia - Mancata fissazione, con legge regionale, di direttive di massima per la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti alla revisione circoscrizionale - Determinazione degli stessi con delibera della Giunta provinciale - Eccezione di inammissibilità per dedotta acquiescenza all'atto impugnato nel processo a quo - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11, censurato, in relazione agli artt. 3, 97 e 117 Cost., nella parte in cui, omettendo di fissare direttive di massima per la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti alla istituzione del Comune di Cavallino-Treporti per scorporo da parte del Comune di Venezia, affida tale compito al potere discrezionale della Provincia, va respinta l'eccezione di inammissibilità per dedotta acquiescenza del Comune di Venezia all'atto impugnato nel processo a quo. Infatti tale profilo è demandato all'apprezzamento non implausibile del giudice a quo, che lo ha già ritenuto, con idonea motivazione, privo di pregio.
- Sulla impossibilità per la Corte di rilevare profili rimessi all'apprezzamento non implausibile del giudice a quo vedi, da ultimo, citate, sentenze n. 241 e n. 219/2008.