Comuni e Province - Istituzione del Comune Cavallino-Treporti per scorporo di parte del Comune di Venezia - Mancata fissazione, con legge regionale, di direttive di massima per la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti alla revisione circoscrizionale - Determinazione degli stessi con delibera della Giunta provinciale - Eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11, censurato, in relazione agli artt. 3, 97 e 117 Cost., nella parte in cui, omettendo di fissare direttive di massima per la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti alla istituzione del Comune di Cavallino-Treporti per scorporo da parte del Comune di Venezia, affida tale compito al potere discrezionale della Provincia, va respinta l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. Infatti, il giudice remittente ha provveduto a porre in luce che l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della disposizione censurata determinerebbe l'invalidità della delibera provinciale impugnata nel giudizio a quo.
- Sulla reiezione dell'eccezione per difetto di motivazione sulla rilevanza in presenza di motivazione non implausibile del giudice a quo, vedi, da ultimo, citate, sentenze n. 306 e n. 233/2008.