Sentenza 32/2009 (ECLI:IT:COST:2009:32)
Massima numero 33158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
26/01/2009; Decisione del
26/01/2009
Deposito del 06/02/2009; Pubblicazione in G. U. 11/02/2009
Titolo
Comuni e Province - Istituzione del Comune Cavallino-Treporti per scorporo di parte del Comune di Venezia - Mancata fissazione, con legge regionale, di direttive di massima per la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti alla revisione circoscrizionale - Determinazione degli stessi con delibera della Giunta provinciale - Eccezione di inammissibilità per erronea individuazione della disposizione impugnata - Reiezione.
Comuni e Province - Istituzione del Comune Cavallino-Treporti per scorporo di parte del Comune di Venezia - Mancata fissazione, con legge regionale, di direttive di massima per la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti alla revisione circoscrizionale - Determinazione degli stessi con delibera della Giunta provinciale - Eccezione di inammissibilità per erronea individuazione della disposizione impugnata - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11, censurato, in relazione agli artt. 3, 97 e 117 Cost., nella parte in cui, omettendo di fissare direttive di massima per la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti alla istituzione del Comune di Cavallino-Treporti per scorporo da parte del Comune di Venezia, affida tale compito al potere discrezionale della Provincia, va respinta l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto secondo cui il giudice a quo avrebbe dovuto censurare non già la norma sopra indicata, bensì l'art. 17 della legge regionale n. 25 del 1992, che conferisce alla Provincia la potestà esercitata con la delibera oggetto di ricorso. Infatti il giudice rimettente non aveva motivo per impugnare la norma che determina i soli criteri generali per la successione fra Comuni, dal momento che la censura di incostituzionalità si accentra proprio sull'insufficiente integrazione di quei criteri generali ad opera della legge istitutiva del Comune di Cavallino-Treporti, così come prescritto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 25 del 1992.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11, censurato, in relazione agli artt. 3, 97 e 117 Cost., nella parte in cui, omettendo di fissare direttive di massima per la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti alla istituzione del Comune di Cavallino-Treporti per scorporo da parte del Comune di Venezia, affida tale compito al potere discrezionale della Provincia, va respinta l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto secondo cui il giudice a quo avrebbe dovuto censurare non già la norma sopra indicata, bensì l'art. 17 della legge regionale n. 25 del 1992, che conferisce alla Provincia la potestà esercitata con la delibera oggetto di ricorso. Infatti il giudice rimettente non aveva motivo per impugnare la norma che determina i soli criteri generali per la successione fra Comuni, dal momento che la censura di incostituzionalità si accentra proprio sull'insufficiente integrazione di quei criteri generali ad opera della legge istitutiva del Comune di Cavallino-Treporti, così come prescritto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 25 del 1992.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
29/03/1999
n. 11
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte