Sentenza 32/2009 (ECLI:IT:COST:2009:32)
Massima numero 33159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
26/01/2009; Decisione del
26/01/2009
Deposito del 06/02/2009; Pubblicazione in G. U. 11/02/2009
Titolo
Comuni e Province - Istituzione del Comune Cavallino-Treporti per scorporo di parte del Comune di Venezia - Mancata fissazione, con legge regionale, di direttive di massima per la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti alla revisione circoscrizionale - Determinazione degli stessi con delibera della Giunta provinciale - Eccezione di inammissibilità per erronea formulazione del "petitum" - Reiezione.
Comuni e Province - Istituzione del Comune Cavallino-Treporti per scorporo di parte del Comune di Venezia - Mancata fissazione, con legge regionale, di direttive di massima per la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti alla revisione circoscrizionale - Determinazione degli stessi con delibera della Giunta provinciale - Eccezione di inammissibilità per erronea formulazione del "petitum" - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11, censurato, in relazione agli artt. 3, 97 e 117 Cost., nella parte in cui, omettendo di fissare direttive di massima per la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti alla istituzione del Comune di Cavallino-Treporti per scorporo da parte del Comune di Venezia, affida tale compito al potere discrezionale della Provincia, va respinta l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto secondo cui il giudice rimettente avrebbe formulato un petitum "legislativo", mirando a sovrapporre alla volontà legislativa della Regione un nuovo criterio successorio tra enti non costituzionalmente imposto. Infatti alla Corte viene domandata soltanto una pronuncia meramente ablatoria della norma oggetto, a seguito della quale toccherebbe al legislatore indicare in forma analitica le modalità di successione patrimoniale tra i due Comuni coinvolti.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11, censurato, in relazione agli artt. 3, 97 e 117 Cost., nella parte in cui, omettendo di fissare direttive di massima per la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti alla istituzione del Comune di Cavallino-Treporti per scorporo da parte del Comune di Venezia, affida tale compito al potere discrezionale della Provincia, va respinta l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto secondo cui il giudice rimettente avrebbe formulato un petitum "legislativo", mirando a sovrapporre alla volontà legislativa della Regione un nuovo criterio successorio tra enti non costituzionalmente imposto. Infatti alla Corte viene domandata soltanto una pronuncia meramente ablatoria della norma oggetto, a seguito della quale toccherebbe al legislatore indicare in forma analitica le modalità di successione patrimoniale tra i due Comuni coinvolti.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
29/03/1999
n. 11
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte