Sentenza 32/2009 (ECLI:IT:COST:2009:32)
Massima numero 33160
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  26/01/2009;  Decisione del  26/01/2009
Deposito del 06/02/2009; Pubblicazione in G. U. 11/02/2009
Massime associate alla pronuncia:  33156  33157  33158  33159  33161


Titolo
Comuni e Province - Istituzione del Comune Cavallino-Treporti per scorporo di parte del Comune di Venezia - Mancata fissazione, con legge regionale, di direttive di massima per la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti alla revisione circoscrizionale - Determinazione degli stessi con delibera della Giunta provinciale - Denunciata violazione delle competenze legislative regionali - Omessa motivazione della censura - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., nella parte in cui, omettendo di fissare direttive di massima per la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti alla istituzione del Comune di Cavallino-Treporti per scorporo da parte del Comune di Venezia, affida tale compito al potere discrezionale della Provincia. Infatti la predetta censura è del tutto priva di motivazione.

- Sulla inammissibilità per omessa motivazione della censura v., da ultimo, citate, ordinanze n. 4/2009 e n. 448/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  29/03/1999  n. 11  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte