Sentenza 32/2009 (ECLI:IT:COST:2009:32)
Massima numero 33161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
26/01/2009; Decisione del
26/01/2009
Deposito del 06/02/2009; Pubblicazione in G. U. 11/02/2009
Titolo
Comuni e Province - Istituzione del Comune Cavallino-Treporti per scorporo di parte del Comune di Venezia - Mancata fissazione, con legge regionale, di direttive di massima per la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti alla revisione circoscrizionale - Determinazione degli stessi con delibera della Giunta provinciale - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di legalità - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Comuni e Province - Istituzione del Comune Cavallino-Treporti per scorporo di parte del Comune di Venezia - Mancata fissazione, con legge regionale, di direttive di massima per la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti alla revisione circoscrizionale - Determinazione degli stessi con delibera della Giunta provinciale - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di legalità - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, omettendo di fissare direttive di massima per la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti alla istituzione del Comune di Cavallino-Treporti per scorporo da parte del Comune di Venezia, affida tale compito al potere discrezionale della Provincia. Invero, non può dirsi violato il criterio di legalità sostanziale - che il rimettente desume dall'art. 97 Cost. - in quanto la norma censurata, sia pure sinteticamente, enuncia i criteri sulla base dei quali la Provincia deve, da un lato, procedere alla definizione in dettaglio delle modalità con cui essi vanno applicati e, dall'altro, attribuire al nuovo Comune il patrimonio che gli spetta. Del pari non è fondato il dubbio del rimettente che la disciplina impugnata sia irragionevole, in quanto - appurato che la legislazione contiene sufficienti criteri per orientare e vincolare l'azione amministrativa - non vi è alcuna necessità costituzionale che imponga alla legge di farsi direttamente carico della regolamentazione di ogni peculiare profilo che ciascuna vicenda successoria possa implicare. D'altra parte, non appare in generale discutibile, sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, la pretesa dei nuovi Comuni di succedere in una percentuale della complessiva sfera patrimoniale del preesistente Comune di cui erano in precedenza una frazione alla pari di tutte le altre, salve le sole tipicità derivanti dall'insediamento territoriale dei beni immobili e dalla opportunità di non arrecare irrazionali o inutili disfunzionalità nel precedente assetto organizzativo e patrimoniale.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, omettendo di fissare direttive di massima per la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti alla istituzione del Comune di Cavallino-Treporti per scorporo da parte del Comune di Venezia, affida tale compito al potere discrezionale della Provincia. Invero, non può dirsi violato il criterio di legalità sostanziale - che il rimettente desume dall'art. 97 Cost. - in quanto la norma censurata, sia pure sinteticamente, enuncia i criteri sulla base dei quali la Provincia deve, da un lato, procedere alla definizione in dettaglio delle modalità con cui essi vanno applicati e, dall'altro, attribuire al nuovo Comune il patrimonio che gli spetta. Del pari non è fondato il dubbio del rimettente che la disciplina impugnata sia irragionevole, in quanto - appurato che la legislazione contiene sufficienti criteri per orientare e vincolare l'azione amministrativa - non vi è alcuna necessità costituzionale che imponga alla legge di farsi direttamente carico della regolamentazione di ogni peculiare profilo che ciascuna vicenda successoria possa implicare. D'altra parte, non appare in generale discutibile, sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, la pretesa dei nuovi Comuni di succedere in una percentuale della complessiva sfera patrimoniale del preesistente Comune di cui erano in precedenza una frazione alla pari di tutte le altre, salve le sole tipicità derivanti dall'insediamento territoriale dei beni immobili e dalla opportunità di non arrecare irrazionali o inutili disfunzionalità nel precedente assetto organizzativo e patrimoniale.
- Sul fatto che la assoluta «determinatezza» del potere demandato ad una pubblica amministrazione «senza l'indicazione di alcun criterio da parte della legge» viola il principio di legalità sostanziale, vedi, citate, sentenze n. 307/2003 e n. 150/1982.
- Sul fatto che non sia necessario che una legge, che disegni un nuovo assetto organizzativo, contenga necessariamente, a pena di incostituzionalità, anche ogni disposizione di dettaglio operativo o attuativo, vedi, citata, sentenza n. 286/1997.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
29/03/1999
n. 11
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte