Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Previsione di un sistema di computo dei termini prescrizionali legato allo status soggettivo dell'imputato e non alla gravità oggettiva del fatto - Previsione di più lunghi termini di prescrizione in caso di atti interruttivi riguardanti delinquenti recidivi, abituali o professionali - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di eguaglianza, di legalità, di personalità della responsabilità penale e di difesa sociale - Questione analoga ad altra già dichiarata inammissibile - Richiesta di una pronuncia additiva in malam partem - Intervento precluso alla Corte - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 4, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo un più lungo termine di prescrizione in caso di atti interruttivi riguardanti delinquenti recidivi, abituali o professionali, dispone un sistema di computo dei termini prescrizionali collegato non già alla gravità oggettiva del fatto bensì allo status soggettivo dell'imputato. Invero, analoga questione, sollevata dallo stesso remittente, è stata dichiarata inammissibile dalla Corte, con sentenza n. 324 del 2008, essendo preclusa alla Corte ogni pronuncia additiva in malam partem, a ciò ostando il principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
- Sull'inammissibilità di pronunce idonee ad incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, ivi compresi quelli inerenti alla disciplina della prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi, v., citate, ex plurimis, sentenze n. 324/2008, n. 394/2006 e ordinanza n. 65/2008.
- Sul principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., v., citate, ex plurimis, sentenze n. 161/2004, n. 49/2002 e n. 508/2000; ordinanze n. 164/2007, n. 187/2005, n. 580/2000 e n. 392/1998.