Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova e più favorevole disciplina nei processi pendenti alla data di entrata in vigore della novella nei quali non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento - Denunciata irragionevolezza nonchè violazione del principio di eguaglianza - Questione identica ad altra già dichiarata inammissibile - Erroneità del presupposto interpretativo con conseguenze inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'applicazione della nuova più favorevole normativa in tema di prescrizione nei processi pendenti alla data di entrata in vigore della novella nei quali non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento. Invero, con la sentenza n. 324 del 2008, la Corte ha già dichiarato inammissibile un'identica questione sollevata dallo stesso rimettente che, nel riproporla, muove dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, egli dovrebbe accogliere la richiesta della difesa di una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, mentre dall'ordinanza di rimessione risulta che il giudizio a quo aveva ad oggetto reati per i quali non era ancora decorso il termine massimo di prescrizione.
- V. i precedenti citati, sentenze n. 324/20087 e n. 393/2006.
- Sulla manifesta inammissibilità per vizio interpretativo del rimettente v., citata, ex plurimis, ordinanza n. 63/2007.