Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Previsione di un sistema di computo dei termini prescrizionali legato allo status soggettivo dell'imputato e non alla gravità oggettiva del fatto - Previsione di più lunghi termini di prescrizione in caso di atti interruttivi riguardanti delinquenti recidivi, abituali o professionali - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Erroneità del presupposto interpretativo con conseguente difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 6, comma 5, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede un sistema di computo dei termini prescrizionali collegato non già alla gravità oggettiva del fatto, bensì allo status soggettivo dell'imputato, prevedendo un più lungo termine di prescrizione in caso di atti interruttivi riguardanti delinquenti recidivi, abituali o professionali. Invero, il remittente muove dall'erroneo presupposto interpretativo secondo il quale, una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, egli dovrebbe accogliere la richiesta della difesa di una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, con conseguente vizio in ordine alla rilevanza della questione.