Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Previsione di un sistema di computo dei termini prescrizionali legato allo status soggettivo dell'imputato e non alla gravità oggettiva del fatto - Previsione di più lunghi termini di prescrizione in caso di atti interruttivi riguardanti delinquenti recidivi, abituali o professionali - Denunciata introduzione di un'amnistia senza il rispetto della relativa procedura - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di nuovi profili di censura, diversi da quelli già scrutinati - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 4, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 79 della Costituzione, nella parte in cui, determinando l'estinzione generalizzata di una molteplicità di ipotesi di reato a causa della riduzione dei termini di prescrizione, produrrebbe l'effetto tipico di un'amnistia, aggirando la prescrizione costituzionale che richiede una legge approvata dai due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Invero, con la sentenza n. 324 del 2008, la Corte ha già dichiarato infondata un'identica questione, rispetto alla quale il rimettente non ha fornito profili o argomenti diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati.
- Sull'inconferenza del richiamo all'istituto dell'amnistia, v., citata., sentenza n. 324/2008.