Ordinanza 35/2009 (ECLI:IT:COST:2009:35)
Massima numero 33167
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  26/01/2009;  Decisione del  26/01/2009
Deposito del 06/02/2009; Pubblicazione in G. U. 11/02/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza e assistenza - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate - Mancata inclusione del convivente 'more uxorio' tra i soggetti aventi diritto al permesso mensile retribuito per l'attività di assistenza - Lamentata violazione dei diritti fondamentali dell'uomo, del diritto alla salute e del principio di ragionevolezza - Omessa descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza della questione e sui parametri evocati - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il convivente more uxorio fra i soggetti beneficiari del permesso mensile retribuito per l'attività di assistenza delle persone handicappate. Infatti il Tribunale rimettente, da un lato, descrive in modo carente la fattispecie oggetto del giudizio a quo e ciò comporta un difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, dall'altro, non ha adeguatamente motivato in merito all'asserita violazione degli artt. 2 e 32 Cost.



Atti oggetto del giudizio

legge  05/02/1992  n. 104  art. 33  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte