Fallimento e procedure concorsuali - Revoca del fallimento - Assenza di responsabilità del creditore ricorrente o del fallito per la dichiarazione di fallimento - Spese ed onorari del curatore - Mancata inclusione fra le spese anticipate dall'Erario in caso di patrocinio a spese dello Stato - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Questione priva di rilevanza nel giudizio a quo - Inammissibilità.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non include tra le spese anticipate dall'Erario, in caso di revoca del fallimento e in assenza di responsabilità del creditore ricorrente o del fallito nella dichiarazione di fallimento, le spese e gli onorari del curatore: infatti, posto che il giudizio a quo è destinato a concludersi con una declaratoria di improponibilità della domanda del curatore - che avrebbe dovuto avanzare le sue richieste non con un procedimento camerale non contenzioso, ma in contraddittorio - l'eventuale pronuncia di accoglimento della questione sarebbe irrilevante nel giudizio stesso.