Istruzione - Norme della Regione Emilia-Romagna - Attivazione di convenzioni per la qualificazione e il sostegno delle scuole dell'infanzia private - Previsione di contributi ai Comuni - Asserita violazione della competenza statale in materia di istruzione secondo il riparto delle competenze tra Stato e Regioni anteriore alla riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione - Ritenuta violazione dei principi di libertà di insegnamento e di istituzione di scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato - Riproposizione, senza adeguata motivazione, di identica questione già dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza - Carenza, comunque, del carattere di incidentalità della questione - Inammissibilità.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52, concernente l'attivazione di convenzioni per la qualificazione e il sostegno delle scuole dell'infanzia private, sollevata in riferimento all'art. 33, primo, secondo e terzo comma, e all'art. 117, primo comma, della Costituzione, nel testo anteriore alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in quanto il mero richiamo ad un'affermazione del giudice di appello circa il fatto che, su taluni motivi del ricorso originario, lo stesso remittente non si era pronunciato in attesa della decisione della Corte nulla di nuovo aggiunge a quelle contenute nei precedenti provvedimenti di rimessione già dichiarati manifestamente inammissibili ed è insufficiente a fare apprezzare alla Corte la sussistenza del requisito della rilevanza della presente questione di costituzionalità. Inoltre, la sollevata questione di costituzionalità esaurisce immediatamente il petitum del giudizio principale e l'eventuale pronuncia di accoglimento della Corte verrebbe a consumare ex se la tutela richiesta al giudice remittente, nella residua parte del processo principale, con la conseguenza che manca, nella specie, il carattere della incidentalità della questione, come prescritto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953, con assorbimento di ogni altro profilo pregiudiziale.
Sul carattere incidentale della questione di costituzionalità, v. le citate sentenze n. 84/2006, n. 4/2000, n. 127/1998, n. 263/1994 e n. 65/1964; ordinanze n. 175/2003, n. 17/1999 e n. 291/1986.