Circolazione stradale - Infrazioni al divieto di accesso nelle zone a traffico limitato - Trattamento sanzionatorio in caso di più violazioni - Applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, nell'ipotesi di identità di disegno criminoso - Mancata previsione - Denunciata irragionevole violazione del principio di eguaglianza e dei diritti della persona - Insufficiente descrizione della fattispecie - Questione comunque astratta, ipotetica, o almeno prematura - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurati, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., ove non prevedono che, in caso di plurime violazioni del divieto di accesso nelle zone a traffico limitato, si applichi la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, nell'ipotesi di identità di disegno criminoso. Infatti, dall'esame dell'ordinanza non emergono gli esatti termini degli illeciti amministrativi di cui si tratta, con particolare riguardo al numero e ai tempi, con conseguente insufficiente descrizione della fattispecie, e la questione appare, allo Stato, ipotetica o almeno prematura.
- Sulla manifesta inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 398 e n. 49/2008, n. 421/2007.
- V. citata, altresì, ordinanza n. 14/2007.
- Su questioni ipotetiche o premature v., citate, sentenza n. 66/2005 e ordinanze n. 398/2008, n. 311 e n. 56/2007.