Ordinanza 40/2009 (ECLI:IT:COST:2009:40)
Massima numero 33173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  09/02/2009;  Decisione del  09/02/2009
Deposito del 13/02/2009; Pubblicazione in G. U. 18/02/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Professioni - Notaio - Concorso - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Riconoscimento del diritto all'espletamento delle prove scritte limitato a coloro che hanno superato l'ultima prova di preselezione informatica tenuta prima dell'entrata in vigore della nuova normativa e non anche la penultima - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, censurato, in riferimento agli articoli 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevede che il diritto di cui al comma 5-bis dell'art. 5-bis della legge n. 89 del 1913, come sostituito dall'art. 2, comma 1, è riconosciuto anche a coloro che hanno superato l'ultima prova di preselezione informatica tenutasi prima della data di entrata in vigore del decreto e non anche a coloro che hanno superato la penultima prova di preselezione tenutasi prima della data di entrata in vigore del decreto. Invero, premesso che, nel passaggio ad una nuova normativa di una determinata materia, il legislatore ha un'ampia possibilità di scelta nel dettare la relativa disciplina transitoria, salvo il limite del rispetto di posizioni soggettive già maturate e quello della palese irragionevolezza, la scelta compiuta dal legislatore, nel caso di specie, non comporta alcuna lesione di posizioni soggettive preesistenti. Inoltre, il generale principio secondo il quale la collocazione in tempi diversi di atti o fatti altrimenti identici può giustificare la diversità della loro disciplina nel caso in esame si specifica osservando che il penultimo concorso precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 166 del 2006 risale al 2002, cioè a quattro anni prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, sicché il lungo periodo di tempo intercorrente dal superamento della prova preselettiva al concorso rispetto al quale dovrebbe operare può lasciar presumere che la formazione a suo tempo esistente sia venuta meno per fisiologica dimenticanza o per il mutare del contesto ordinamentale.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  24/04/2006  n. 166  art. 16  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte