Ordinanza 41/2009 (ECLI:IT:COST:2009:41)
Massima numero 33174
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  09/02/2009;  Decisione del  09/02/2009
Deposito del 13/02/2009; Pubblicazione in G. U. 18/02/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Straniero - Espulsione amministrativa - Configurazione come reato della condotta di chi, dopo essere stato espulso ex art. 14, comma 5- ter , d.lgs. n. 286/1998, viene trovato nel territorio dello Stato - Mancato inserimento, nella descrizione della fattispecie, della clausola "senza giustificato motivo" - Denunciata irragionevolezza nonché lesione dei principi di eguaglianza e della finalità rieducativa della pena - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui, nel configurare come delitto la condotta dello straniero che venga trovato nel territorio dello Stato dopo essere stato espulso ai sensi del precedente comma 5-ter, non contiene la clausola "senza giustificato motivo". Premesso che le scelte legislative aventi ad oggetto la configurazione delle fattispecie criminose e il relativo trattamento sanzionatorio sono censurabili solo in caso di irragionevolezza, appare evidente l'eterogeneità tra la fattispecie censurata e quella, posta a raffronto, del reato di indebita inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore, poiché, mentre in questo caso si è di fronte ad un comportamento omissivo, nell'altro lo straniero, già resosi inottemperante all'ordine di allontanamento e successivamente espulso con accompagnamento coattivo alla frontiera, è rientrato illegalmente nel territorio. Pertanto, a fronte della peculiarità della fattispecie, non appare irragionevole la scelta di non attribuire rilievo a circostanze diverse dalle esimenti di carattere generale. Va esclusa anche la violazione della finalità rieducativa della pena, prospettata dal rimettente come conseguenza automatica della presunta irragionevolezza.

-Sulla discrezionalità legislativa in materia di configurazione delle fattispecie criminose e dei relativi trattamento sanzionatori v., citate, ex plurimis, sentenza n. 394/2006 e ordinanza n. 292/2006.

-Sul confronto fra fattispecie necessariamente omogenee v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 71 e n. 30/2007.

-Sulla formula "senza giustificato motivo" v., citata, sentenza n. 5/2004.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 5

decreto-legge  14/09/2004  n. 241  art. 1  co. 5

legge  12/11/2004  n. 271  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte