Ordinanza 42/2009 (ECLI:IT:COST:2009:42)
Massima numero 33175
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  09/02/2009;  Decisione del  09/02/2009
Deposito del 13/02/2009; Pubblicazione in G. U. 18/02/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace - Preclusione - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del principio di eguaglianza e di parità delle parti nel processo - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di nuovi motivi di censura, diversi da quelli già scrutinati - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace. Analoga questione è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 298/2008 e non risultano addotti profili o argomenti di censura diversi o ulteriori rispetto a quelli già scrutinati.

- V. il precedente citato, sentenza n. 298/2008

- Sulle differenze fra processo dinanzi al giudice di pace e processo dinanzi al tribunale v., citate, ex multis, ordinanze n. 28/2007, n. 85 e n. 415/2005, n. 349/2004.

- Sulla manifesta infondatezza di questioni già dichiarate non fondate, in caso di mancata prospettazione di nuovi argomenti di censura v., citata, ex plurimis, sentenza n. 342/2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 36  co. 

legge  20/02/2006  n. 46  art. 9  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte