Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace - Preclusione - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del principio di eguaglianza e di parità delle parti nel processo - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di nuovi motivi di censura, diversi da quelli già scrutinati - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace. Analoga questione è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 298/2008 e non risultano addotti profili o argomenti di censura diversi o ulteriori rispetto a quelli già scrutinati.
- V. il precedente citato, sentenza n. 298/2008
- Sulle differenze fra processo dinanzi al giudice di pace e processo dinanzi al tribunale v., citate, ex multis, ordinanze n. 28/2007, n. 85 e n. 415/2005, n. 349/2004.
- Sulla manifesta infondatezza di questioni già dichiarate non fondate, in caso di mancata prospettazione di nuovi argomenti di censura v., citata, ex plurimis, sentenza n. 342/2008.