Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Interventi edilizi realizzabili sulla base del piano casa siciliano - Novella alla disciplina dell'ambito oggettivo di applicazione - Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza dalla competenza statutaria e violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e in materia di ordinamento penale - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 090008).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo, in riferimento all'art. 14 dello statuto e agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 8, comma 1, lett. a) e d), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022, che disciplinano l'ambito oggettivo di applicazione del piano casa siciliano. Le censure avverso l'art. 8, comma 1, lett. a), sono motivate esclusivamente per relationem ad altro ricorso, mentre quelle rivolte all'art. 8, comma 1, lett. d), sono motivate in modo oscuro: il rinvio interno ad altra parte del ricorso reca, infatti, tutt'altro contenuto normativo, sicché gli argomenti ivi utilizzati non possono considerarsi sufficienti a sostenere anche le censure rivolte ad altra disposizione.