Enti pubblici - Norme della Regione Lombardia - Previsione dell'avvalimento, per gli enti individuati dalla Giunta regionale, del patrocinio dell'Avvocatura regionale - Ritenuta violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale - Asserita violazione delle disposizioni sul riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni in relazione alle materie "tutela della concorrenza", con lesione di disposizioni dell'ordinamento comunitario, e "professioni" - Sopravvenuta modificazione della disciplina censurata - Necessità di nuovo esame sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al rimettente.
Va disposta la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, lettera b) della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, censurato, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede l'avvalimento, per gli enti individuati dalla Giunta regionale, del patrocinio dell'Avvocatura regionale. Successivamente all'ordinanza di remissione, la norma impugnata è stata sostituita dall'art. 10 della legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2008, n. 33, che ha esplicitamente abrogato l'obbligo, per gli enti pubblici operanti nell'ambito della Regione Lombardia, di far ricorso agli avvocati della Regione e ha stabilito, a loro carico, un mero onere di comunicazione dell'esistenza della vertenza alla Giunta della Regione. Alla luce di tale ius superveniens, si rende, pertanto, necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza.
- Sulla restituzione degli atti per la sopravvenienza di uno ius superveniens, v., citata, ordinanza n. 303 del 2008.