Ordinanza 45/2009 (ECLI:IT:COST:2009:45)
Massima numero 33179
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
09/02/2009; Decisione del
09/02/2009
Deposito del 13/02/2009; Pubblicazione in G. U. 18/02/2009
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Questioni di legittimità costituzionale sollevate sotto più profili - Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell'intera legge della Regione Lombardia - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Questioni di legittimità costituzionale sollevate sotto più profili - Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell'intera legge della Regione Lombardia - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 8, comma 1, lett. e), f), h) ed i), e 2; 9, commi 1, lett.c), e 2; 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione. Invero, successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 350 del 2008, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006, sicchè la sollevata questione, relativa alle medesime disposizioni, è divenuta priva di oggetto. Infatti, in forza dell'efficacia ex tunc di tale pronuncia di illegittimità, è preclusa al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 8, comma 1, lett. e), f), h) ed i), e 2; 9, commi 1, lett.c), e 2; 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione. Invero, successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 350 del 2008, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006, sicchè la sollevata questione, relativa alle medesime disposizioni, è divenuta priva di oggetto. Infatti, in forza dell'efficacia ex tunc di tale pronuncia di illegittimità, è preclusa al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, v., citate, ex multis, ordinanze n. 449, n. 415 e n. 269 del 2008.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
03/03/2006
n. 6
art. 1
co.
legge della Regione Lombardia
03/03/2006
n. 6
art. 4
co.
legge della Regione Lombardia
03/03/2006
n. 6
art. 8
co. 1
legge della Regione Lombardia
03/03/2006
n. 6
art. 8
co. 2
legge della Regione Lombardia
03/03/2006
n. 6
art. 9
co. 1
legge della Regione Lombardia
03/03/2006
n. 6
art. 9
co. 2
legge della Regione Lombardia
03/03/2006
n. 6
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 15
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte