Ordinanza 46/2009 (ECLI:IT:COST:2009:46)
Massima numero 33180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
09/02/2009; Decisione del
09/02/2009
Deposito del 13/02/2009; Pubblicazione in G. U. 18/02/2009
Titolo
Imposte e tasse - Imposta di registro - Agevolazioni per acquisto "prima casa" - Decadenza in caso di successiva vendita infraquinquennale dell'immobile - Possibilità di evitarla in caso di acquisto della nuda proprietà o di diritti reali di godimento su altro immobile - Mancata previsione - Ritenuta violazione del principio di uguaglianza, della tutela del lavoro e della libertà di emigrazione - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Imposte e tasse - Imposta di registro - Agevolazioni per acquisto "prima casa" - Decadenza in caso di successiva vendita infraquinquennale dell'immobile - Possibilità di evitarla in caso di acquisto della nuda proprietà o di diritti reali di godimento su altro immobile - Mancata previsione - Ritenuta violazione del principio di uguaglianza, della tutela del lavoro e della libertà di emigrazione - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, «nella parte in cui non prevede che, al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse per il precedente acquisto, l'acquisto di altro immobile si possa perfezionare [...] con atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi» a case di abitazione non di lusso, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 35, primo e quarto comma, della Costituzione, in quanto - avendo il contribuente acquistato la piena proprietà e non la nuda proprietà, o un mero diritto reale di godimento - il rimettente non deve fare applicazione, nel giudizio principale, della suddetta norma denunciata.
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, «nella parte in cui non prevede che, al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse per il precedente acquisto, l'acquisto di altro immobile si possa perfezionare [...] con atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi» a case di abitazione non di lusso, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 35, primo e quarto comma, della Costituzione, in quanto - avendo il contribuente acquistato la piena proprietà e non la nuda proprietà, o un mero diritto reale di godimento - il rimettente non deve fare applicazione, nel giudizio principale, della suddetta norma denunciata.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
26/04/1986
n. 131
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
co. 1
Costituzione
art. 35
co. 4
Altri parametri e norme interposte