Ordinanza 46/2009 (ECLI:IT:COST:2009:46)
Massima numero 33181
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  09/02/2009;  Decisione del  09/02/2009
Deposito del 13/02/2009; Pubblicazione in G. U. 18/02/2009
Massime associate alla pronuncia:  33180  33182


Titolo
Imposte e tasse - Imposta di registro - Agevolazioni per acquisto "prima casa" - Decadenza in caso di successiva vendita infraquinquennale dell'immobile - Possibilità di evitarla in caso di acquisto di nuovo immobile - Previsione solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia destinato ad abitazione principale - Ritenuta disparità di trattamento per differenza dei requisiti previsti per il "primo acquisto" e quelli richiesti per il "successivo" - Non omogeneità delle situazioni poste a raffronto - Conseguente adeguato esercizio della discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui «prevede l'obbligo di adibire a propria abitazione principale l'altro immobile acquistato» in piena proprietà, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Il rimettente muove dall'erroneo presupposto che la situazione di chi effettua il "primo acquisto" sia omogenea rispetto a quella di chi effettua il secondo acquisto; diversamente, la disposizione denunciata ha inteso disciplinare una fattispecie del tutto diversa da quella dell'accesso alle agevolazioni, stabilendo non una reiterazione delle agevolazioni medesime, ma un'eccezione alla regola della decadenza da tali benefici prevista dal primo periodo dello stesso comma; eccezione che opera esclusivamente nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione, proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale; sicché non è irragionevole che il legislatore, al fine di consentire al contribuente di evitare la decadenza dalle suddette agevolazioni, richieda, con riferimento all'acquisto del secondo immobile, una condizione diversa e più restrittiva rispetto a quelle stabilite per la concessione delle agevolazioni medesime per l'acquisto del primo immobile, in particolare dalla lettera a) del comma 1 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (e cioè che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano); ne discende che la previsione della decadenza dai benefici fiscali "prima casa" per chi non adibisca a propria abitazione principale il nuovo immobile acquistato è adeguata e non eccede i limiti dell'ampia discrezionalità riservata al legislatore in materia di agevolazioni.

In senso analogo, sui limiti (palese arbitrarietà od irrazionalità) posti al legislatore in tema di agevolazioni, v. le citate sentenze n. 346/2003 e n. 431/1997 e ordinanze n. 124/2006 e n. 275/2005.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte